Decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni(*)
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario.
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;  
emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
Articolo 1.
        1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:

        1. Identico.

            a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale